Attraverso questo blog intendo avviare un dibattito attorno all'istituto giuridico della prescrizione. Il primo a parlare è l'avvocato Agostino La Rana del foro di Napoli. La Rana è cassazionista, autore di diverse pubblicazioni nonché fondatore dell'Associazione antiusura e antiestorsioni ARPA e vicepresidente dell'Associazione culturale "Nizza italiana".
La prescrizione è l’estinzione di un diritto causata dal fatto che è trascorso del tempo (troppo) da quando il titolare di quel diritto poteva esercitarlo, in base a un determinato termine fissato dalla legge.
La prescrizione riguarda sia il diritto civile che quello penale; nel primo caso, essa si riferisce a un (diritto di) credito, nel secondo caso al diritto dello Stato di punire l’autore (o presunto tale) di un reato.
Se nell’ambito civile la prescrizione non ha mai dato luogo a particolari controversie e o dibattiti (perché, in fondo, si riferisce a un rapporto tra due privati, uno creditore e l’altro debitore), nell’ambito del processo penale essa ha manifestato la difficoltà dello Stato di organizzare il “sistema giustizia” in modo tale da rendere celeri i processi. Molti processi penali, infatti, si concludono non con una sentenza che accerti i fatti ma con una prescrizione, la quale, inoltre, viene percepita dall’opinione pubblica come sinonimo di assoluzione, cioè di innocenza dell’imputato.
Al contrario, la prescrizione può essere dichiarata dal giudice solo se l’imputato non è innocente, anche se ciò non significa che l’imputato sia colpevole. Peraltro, lo stesso imputato può chiedere al giudice di non dichiarare la prescrizione e di accertare i fatti.
Da notare che i crimini contro l’umanità sono reati per i quali, in via eccezionale, non è previsto un termine per la prescrizione.
La prescrizione riguarda sia il diritto civile che quello penale; nel primo caso, essa si riferisce a un (diritto di) credito, nel secondo caso al diritto dello Stato di punire l’autore (o presunto tale) di un reato.
Se nell’ambito civile la prescrizione non ha mai dato luogo a particolari controversie e o dibattiti (perché, in fondo, si riferisce a un rapporto tra due privati, uno creditore e l’altro debitore), nell’ambito del processo penale essa ha manifestato la difficoltà dello Stato di organizzare il “sistema giustizia” in modo tale da rendere celeri i processi. Molti processi penali, infatti, si concludono non con una sentenza che accerti i fatti ma con una prescrizione, la quale, inoltre, viene percepita dall’opinione pubblica come sinonimo di assoluzione, cioè di innocenza dell’imputato.
Al contrario, la prescrizione può essere dichiarata dal giudice solo se l’imputato non è innocente, anche se ciò non significa che l’imputato sia colpevole. Peraltro, lo stesso imputato può chiedere al giudice di non dichiarare la prescrizione e di accertare i fatti.
Da notare che i crimini contro l’umanità sono reati per i quali, in via eccezionale, non è previsto un termine per la prescrizione.
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