Il caso Mario Roggero
e il senso costituzionale
e cristiano della pena
di Carlo Silvano
La vicenda giudiziaria del gioielliere Mario Roggero, conclusasi con la conferma definitiva della condanna da parte della Corte di Cassazione, ha riacceso il dibattito sul significato della pena e sulla funzione del carcere. Senza entrare nel merito della sentenza, che va rispettata, credo che questa vicenda offra l’occasione per riflettere su un tema che riguarda tutti: quale debba essere la finalità della pena in uno Stato di diritto.
L’articolo 27 della Costituzione afferma che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. È uno dei principi più alti della nostra civiltà giuridica, perché ricorda che la pena non può ridursi a una forma di vendetta dello Stato, ma deve perseguire finalità di giustizia.
A mio giudizio, il carcere assolve principalmente due funzioni.
La prima è quella di proteggere la collettività, impedendo che chi rappresenta un concreto pericolo possa continuare a commettere reati.
La seconda è quella di offrire al condannato un autentico percorso di responsabilizzazione, affinché comprenda il male commesso, ne riconosca le conseguenze e possa, se possibile, reinserirsi nella società come persona diversa.
Questa visione è pienamente coerente anche con il messaggio cristiano. Gesù non separa mai la misericordia dalla verità: perdona il peccatore, ma lo invita sempre alla conversione («Va’ e d’ora in poi non peccare più» Gv 8,11; cfr. anche Lc 19,1-10 riguardo a Zaccheo). Il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC) insegna che la pena ha il compito di riparare il disordine provocato dal reato, difendere la sicurezza delle persone e favorire la correzione del colpevole (CCC, nn. 2266).
Proprio alla luce di questi principi, ritengo che il carcere non debba essere considerato un fine in sé. Se una persona, dopo aver commesso anche un reato gravissimo, non costituisce più un concreto pericolo per la collettività e può affrontare un serio percorso rieducativo attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento (pensiamo alle varie forme di volontariato), è giusto che la magistratura possa valutare anche soluzioni diverse dalla detenzione carceraria, soprattutto quando l’età avanzata o altre circostanze rendano tali misure idonee a realizzare le finalità costituzionali della pena. Non si tratta di rinunciare alla giustizia, ma di applicarla nella sua pienezza.
Naturalmente, ogni vicenda concreta richiede un’attenta valutazione dei giudici, chiamati ad accertare se ricorrano i presupposti previsti dalla legge. Nessun automatismo è possibile, né sarebbe conforme ai principi dello Stato di diritto.
Una società autenticamente giusta non è quella che punisce di più, ma quella che sa punire con giustizia. La forza dello Stato si manifesta certamente nel difendere i cittadini dal crimine, ma anche nella capacità di distinguere tra chi continua a rappresentare un pericolo e chi, dopo aver risposto delle proprie responsabilità, può ancora intraprendere un cammino di cambiamento.
È questo, a mio avviso, il significato più profondo dell’articolo 27 della Costituzione e uno dei messaggi più alti del Vangelo: la giustizia tutela la società, ma non rinuncia mai a credere che ogni persona possa ritrovare la strada del bene.
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«La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte» (art. 27 della Costituzione italiana).
«Lo Stato ha il compito di tutelare il bene comune punendo i comportamenti lesivi dei diritti umani, con pene proporzionate alla gravità del reato. La pena mira a riparare il disordine colpevole, offrendo anche un'opportunità di espiazione e correzione per il reo» (CCC 2266).
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